Qualche volta arrivano le risposte

Qualche volta arrivano le risposte

Qualche giorno fa ho chiesto alla mia sezione di Siena di essere ammesso al voto a distanza ma mi hanno risposto che non potevano dar seguito alla mia richiesta dato che avevano sentito la sede nazionale la quale aveva detto che le norme attuali non mi permettevano di votare dato che ero sospeso.
Dopo aver cercato di spiegare che per convincermi della giustezza della loro decisione, volevo il riferimento alle norme precise di statuto e regolamento, ho inviato una PEC indirizzata al segretario generale e oggi mi ha risposto, ma la risposta non me l’ha fornita il dottor Locati bensì il presidente nazionale. Vorrei commentarla ma preferisco farvi leggere integralmente l’assurda risposta.
A voi e ai posteri il giudizio.
Oggetto: Richiesta parere su diritto di elettorato attivo.

  In risposta al quesito inoltrato via PEC in data 4 aprile 2025 (acquisito al prot. UICI n. 3964 del 07/04/2025), si riporta di seguito il parere formulato dalla Segreteria Generale.
  La risposta corretta al quesito è fornita dal combinato disposto di più disposizioni statutarie e regolamentari attualmente vigenti.
  Infatti, mentre al comma 16 dell’art. 3 del Regolamento Generale è chiarito che il socio sospeso dall’attività associativa può esercitare i diritti di socio solo se in regola con il pagamento delle quote associative, con specifico riferimento alle Assemblee e alle altre riunioni sezionali, il comma 8 dell’art. 17, sempre del Regolamento Generale, precisa successivamente che hanno facoltà di presenziare ”senza diritto di voto e di parola” anche i soci non in regola con il pagamento della quota associativa.
  Ora, appare evidente che la sospensione prevista dall’art. 9, comma 6 dello Statuto Sociale quale sanzione disciplinare, non può che comportare analoghe conseguenze anche sul piano dell’esercizio dei diritti di socio nell’occasione dello svolgimento delle Assemblee sezionali.
  Invero, risulterebbe del tutto incongruente con la ratio delle richiamate disposizioni che un socio sospeso per ragioni disciplinari (quindi, per motivi di particolare gravità) potesse esercitare un diritto, nel caso di specie quello di parola, negato ad un altro socio sospeso unicamente per motivi connessi alla morosità. 
  Risulta, pertanto, non revocabile in dubbio che tutti i soci sospesi, a qualunque titolo, si trovino nella medesima situazione e, di conseguenza, abbiano la facoltà unicamente di presenziare alle Assemblee sezionali senza diritto di voto e di parola. 
  Distinti saluti.
Mario Barbuto – Presidente nazionale