Premetto che so già di ricevere molti improperi per questo articolo ma lo faccio per offrire uno spunto di riflessione. Chi pensa altro, o è in mala fede o non può accettare che vi siano proposte e riflessioni.
Ritengo che la questione dell’iscrizione nel settore giusto del RUNS sia una scusa per convocare il congresso e tentare così di eliminare le opposizioni che vi sono in Consiglio Nazionale ma comunque io ho provato a immaginare le modifiche che, a mio avviso, andrebbero apportate prima allo statuto e poi al regolamento generale. Ovviamente il tema è ostico e non facilmente affrontabile ma chi conosce lo statuto e il regolamento può comprendere.
Ritengo che il Congresso straordinario sia viziato da alcune irregolarità come:
l’argomento non era posto all’ordine del giorno; la modifica al regolamento non era presente agli atti del consiglio; per prevedere la rielezione degli organi, dovrebbe essere necessario che gli stessi fossero decaduti per scelta o per provvedimenti esogeni ma nulla di ciò era presente agli atti del Consiglio Nazionale.
Infine, si chiede di rasserenare il clima ma la commissione elettorale e di garanzia, che lo statuto dice dover essere nominata contestualmente alla convocazione del congresso dal Consiglio Nazionale con una maggioranza dei quattro quinti, è stata impropriamente nominata e a maggioranza dalla Direzione Nazionale.
A voi che leggete il giudizio.
Ecco le proposte.
Art. 3
Il comma 1 va sostituito dal seguente:
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti ONLUS-APS, comprende 3 categorie di soci: effettivi, sostenitori e onorari;
Alla lettere A) aggiungere: ” e tutti i cittadini che ne facciano richiesta motivata secondo quando specificato nel regolamento generale;
La lettera B) va tolta;
Alla lettera D), aggiungere: ” e possono concorrere alle cariche associative secondo quanto stabilito dal regolamento;
Alla lettera D) aggiungere: ” possono concorrere alle cariche associative secondo le regole stabilite dal regolamento generale.
Al punto 4 togliere le parole: “e i soci tutori”.
Al punto 5 vanno tolte le parole: “e i soci tutori”.
Al punto 6 dalle parole: “possono essere” e fino a “precedente l’elezione” sostituirle con le seguenti:
“possono essere eletti alla carica di presidente e vice presidente nazionale e regionale solo i soci effettivi che oltre a rispettare i requisiti di cui al capoverso precedente, siano riconosciuti dagli organi competenti disabili visivi; possono essere eletti alla carica di presidente e vici presidetnte territoriale tutti i soci effettivi ma qual’ora una delle cariche sia ricoperta da un vedente o da un disabile visivo, l’altra carica deve essere ricoperta dall’altra categoria.il punto 7 è da togliere perché incompatibile con le modifiche precedenti.
Il punto 8 va sostituito dal seguente: i soci vedenti possono essere eletti negli organi associativi in misura pari al cinquanta per cento dell’organo da eleggere tranne che nel consiglio nazionale dove vanno riservati i due terzi dei seggi ai disabili visivi.
Art. 3 a(R)
Al punto 1 vanno tolte le parole: “socio tutore” il punto 2 va sostituito dal seguente:
“per l’iscrizione a socio effettivo, occorre presentare su apposito modulo, domanda controfirmata da due soci in regola con il tesseramento, in carta libera o via PEC. Il modulo deve contenere le dichiarazioni di: cittadinanza, residenza stato civile e di famiglia. Alla domanda vanno allegate due fotografie formato tessera copia del verbale di riconoscimento della condizione di disabile visivo se posseduto ovvero libretto di pensione di cecità civile.
Il comma 3 va sostituito dal presente:
“il cittadino che chiede di aderire all’associazione in quanto tutore di un disabile visivo interdetto, non ha bisogno di presentazione da parte di due soci ordinari ma deve allegare all’istanza apposita documentazione certificante la sua posizione giuridica nei confronti del familiare o del tutelato e non entra nel computo dei soci vedenti negli organi associativi.
Nota ovunque si dica nella prima riunione utile riferendosi a un organo sostituire: nella prima riunione successiva.
Al punto 9 al posto delle parole: “”del 15 febbraio” scrivere: “entro il 31 gennaio”.
Il punto 15 va sostituito dal presente:
la qualità di socio sostenitore va dichiarata dal consiglio sezionale competente per territorio dopo aver verificato che e come il richiedente ha meritato la qualità di sostenitore.
Al punto 11 va tolta la parola tutore.
Al punto 16 va tolta la parola tutore.
Al punto 17 in fondo va aggiunto: “fino alle due annualità precedenti”.
Al punto 19 togliere le parole: “per entrambi” e scrivere per i tre anni”.
Al punto 27 sostituire “entro trenta” con “entro dieci” e alla fine aggiungere: “con provvedimento del presidente competente”.
Articolo 4
Alla fine del punto 5: “la decisione del consiglio nazionale deve avvenire entro massimo trenta giorni dalla richiesta degli organi regionali”.
Il punto 6 andrebbe sostituito dal presente:
“le riunioni degli organi si tengono in presenza; se ci sono gli estremi la modalità online si aggiunge a quella in presenza ma solo se l’urgenza viene provata e documentata secondo quando previsto dal regolamento generale. Se prevista la modalità mista i voti espressi a distanza devono essere chiaramente identificati e per i voti segreti va individuato un sistema sicuro e certificato”.
Art. 4 (R)
Al punto 1 al posto della frase che inizia con: “la regione Molise e finisce con: una rappresentanza”, scrivere: “nelle regioni con sole due provincie vengono costituite sezioni reginali di norma con sedi nel capoluogo di regione e nelle sedi soppresse vanno istituite rappresentanze zonali ma solo su richiesta dei competenti consigli regionali prese con votazione a maggioranza dei due terzi dell’organo deliberante”.
Proporrei però di spostare questa norma nello statuto.
Al punto 2 in togliere dalla direzione nazionale.
Dopo le parole: “tra di loro”, aggiungere: “e si applica quella dell’organo di provenienza o quella più bassa”.
Al punto 10! sostituire il presente:
“i presidenti degli organi interessati sono obbligati a fornire almeno tre giorni prima delle riunioni, il materiale informativo necessario agli adempimenti di cui ai precedenti commi”.
Al punto 12, dopo le parole: “in sede riservata”, aggiungere: “con decisione presa a maggioranza”.
Art. 5
Toglierei la quota associativa e la metterei all’assemblea dei quadri dirigenti nazionale.
Al punto tre dopo le parole lo ritenga” aggiungere con votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti aventi diritto; e dopo le parole “almeno i” aggiungere in luogo di “dei due terzi” sostituire dei 4 quinti.
Allo stesso punto aggiungere un capoverso: il congresso straordinario comporta comunque il rinnovo di tutte le cariche associative a ogni livello.
Al punto 5 togliere tra i componenti di diritto i presidenti regionali e quelli sezionali.
Al punto sette prevedere il voto segreto per l’elezione del presidente del congresso e dei due vice.
Articolo 5 regolamento
Al punto 4 invece che calcolare il numero dei delegati per ogni sezione in base agli iscritti dell’anno precedente, direi che si calcola la media degli iscritti degli ultimi cinque anni.
Al punto cinque si da al presidente e alla direzione la possibilità di invitare ma spesso capita che gli inviti li faccia il presidente senza consultare nessuno e direi che gli inviti li decide la direzione su proposta del presidente o di un componente.
Al punto sei in luogo del presidente nazionale inserirei il presidente del consiglio nazionale
Al punto nove, la commissione statuto, che ora è presieduta dal presidente nazionale, l’affiderei al presidente del consiglio nazionale e con la partecipazione di diritto del presidente nazionale o suo delegato.
Articolo 6
Al comma 2 dopo le parole “informa la direzione” aggiungere: “nella prima riunione che viene convocata”.
Nel punto 3 Alle parole150, scrivere novanta;
Articolo sei regolamento
Prevedere che il congresso lo convochi il presidente del consiglio nazionale
Al punto sei, in luogo delle parole: “su proposta della direzione nazionale ” eliminare
Lasciando questa incombenza al solo consiglio nazionale on proposta affidata al presidente del consiglio nazionale o di almeno otto componenti.
Al punto 4 affidare al presidente del consiglio nazionale la convocazione entro i successivi quindici giorni la seduta per la elezione del nuovo presidente nazionale togliendo questo potere alla vice presidente a cui resta l’ordinaria amministrazione.
A fine del punto 5 aggiungere e ha il compito di proporre al consiglio nazionale la nuova direzione e il consiglio la approva o respingere anche in tutto o in parte.
Articolo 7
Al comma uno dire che i componenti di diritto delle regioni hanno solo voto consultivo.
Al comma due in luogo di due scrivere 4.
Sempre al punto due a fine comma aggiungere il consiglio nazionale richiesto dagli aventi diritto deve essere riunito entro quindici giorni dalla richiesta da parte del presidente del consiglio nazionale.
Al punto 3 togliere l’elezione dei probi viri, sfiducia anche i singoli componenti con gli stessi numeri con cui può sfiduciare il presidente o la direzione;
vota la direzione su proposta del presidente nazionale tra i 24 consiglieri eletti dal congresso e o tra i dirigenti regionali o sezionali in misura del venti per cento.
Toglierei i componenti dell’organo di controllo affidandone l’elezione ai quadri.
Non su proposta del presidente nazionale ma su proposta del presidente del consiglio nazionale.
Togliere nomina i soci onorari.
Dopo l’approvazione di ogni regolamento gli stessi vanno portati a ratifica nell’assemblea dei quadri.
Togliere la ripartizione della quota che si fa nei quadri.
La nomina della commissione di verifica amministrativa va affidata si al consiglio ma con la maggioranza dei due terzi e su proposta del presidente del consiglio nazionale.
Aggiungere come primo comma la elezione del presidente del consiglio nazionale e di un vice presidente che entra in funzione solo in caso di assenza del presidente.
Articolo 7 regolamento
Al comma due, in conclusione aggiungere e al presidente del consiglio nazionale in caso dette condizioni si verificano dopo l’insediamento del consiglio e del suo presidente.
Al punto tre dopo il presidente nazionale aggiungere o il presidente del consiglio nazionale togliere la parola ciascuna perché le successive vengono convocate dal presidente del consiglio nazionale.
Al punto sette in conclusione aggiungere obbligatoriamente.
Al punto otto modificare così: il presidente nazionale indica al presidente del consiglio nazionale, la necessità di invitare esperti e quest’ultimo divulga l’invito e a su volta può disporre in tal senso inviti a esperti.
Al punto undici io non vincolerei la nomina alle persone che hanno svolto la carica di presidente ma a persone che si sono particolarmente distinte nella vita associativa o sociale.
Al punto 14 aggiungere o da consiglieri sezionali o regionali a l’uopo delegati dal presidente.
L’assemblea è convocata almeno due volte all’anno in presenza e online, dal presidente del consiglio nazionale che la presiede su proposta del presidente nazionale che indica anche gli argomenti da discutere.
Nomina i probi viri, l’organo di appello per i provvedimenti dei probi viri e l’organo di appello per i ricorsi gerarchici nonché gli organi di controllo
Al punto 15, il segretario generale viene nominato…. Nel primo consiglio nazionale tra persone qualificate non dipendenti dalla struttura nazionale e o da strutture governate a maggioranza dall’unione.
Il punto 16, dovrebbe fissare regole che rendano terzo il segretario e dire per esempio: generale opera sulla base di regole fissate a maggioranza dal consiglio nazionale e rimane sotto la vigilanza del presidente del consiglio nazionale e dell’organo di controllo.
Aggiungere un altro comma che dice: è responsabile assoluto della custodia e della pubblicità degli atti degli organi associativi e ne cura la loro regolarità rispetto alle leggi e alle regole associative e ne amministra l’eventuale richiesta di accesso da parte di soci e dirigenti senza che il presidente o altri dirigenti possano interferire.
Articolo 8
Il comma 1 dovrebbe recitare così:
la direzione nazionale è composta da sei componenti eletti tra i consiglieri nazionali eletti dal congresso e da due componenti scelti tra i soci effettivi anche vedenti.
Al punto 4 togliere almeno sei volte sostituendolo con otto.
Invece di quattro dei suoi componenti direi tre.
Togliere la proposta del segretario generale e la sua revoca che sono affidate al consiglio nazionale.
Quando si dice che nomina i commissari aggiungere con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
Elidere il potere di proposta di nomina al consiglio nazionale.
Alle parole: ” adotta deliberazioni di competenza del consiglio nazionale, soggette a ratifica” “entro sessanta giorni dalla loro adozione”.
Art. 8 regolamento
Al comma 1 sostituire il presidente nazionale con il presidente del consiglio nazionale .
Al punto 2 alle parole “atti separati” aggiungere “almeno 48 ore prima della riunione” .
allo stesso comma aggiungere : “non si potrà deliberare su argomenti non posti specificatamente all’ordine del giorno e non corredati da apposita documentazione o da proposta di delibera” ;
al comma 3 alle parole: ” riferiscono al presidente nazionale” sostituire le seguenti : ” alla direzione nazionale”.
Al comma 5 alle parole : “la direzione nazionale scioglie ” sostituire “il consiglio nazionale scioglie, su proposta della direzione nazionale”.
Alle parole : “la direzione nazionale può comunque revocare la nomina” vanno sostituite le seguenti “il consiglio nazionale può comunque revocare la nomina, su proposta della direzione nazionale con effetto immediato”.
Al comma 6 aggiungere alla fine del comma “portandone a conoscenza il consiglio nazionale tramite il suo presidente.”
Articolo 9
Al comma 1 alle parole: “eletti dal consiglio nazionale” sostituire le seguenti : ” eletti dall’assemblea dei quadri dirigenti.”
Al comma 6 dopo le parole : ” a coloro che siano stati soggetti più volte a censura,” sostituire le seguenti “a coloro che siano stati soggetti almeno di due censure”.
Il comma 8 va eliminato e sostituito dal presente “le decisioni del collegio sono appellabili all’organo superiore eletto dall’assemblea dei quadri dirigenti.”
Articolo 9 regolamento
Al comma 2 ridurre da 8 a 5 i giorni di preavviso della convocazione.
A tutti i commi ridurre i tempi del 50%.
All’ articolo 9 aggiungere il comma 10 così come di seguito:
il collegio dei probiviri verrà dotato, a cura del segretario generale di un protocollo esclusivo in possesso dello stesso segretario generale e del presidente del collegio; tale protocollo è segreto e la sua violazione viene punita con il provvedimento disciplinare da parte del segretario generale o del consiglio nazionale.
Articolo 11
Comma 1
Sostituire “consiglio nazionale con assemblea dei quadri”;
Alle parole: “su proposta del presidente nazionale “sostituire : “del presidente del consiglio nazionale”.
Articolo 13
Al punto 2 togliere “convoca e presiede il consiglio regionale” (dovrà essere fatto dal presidente del consiglio regionale).
Quando si parla di prima riunione utile eliminare la parola “utile” sostituire le parole “150 giorni” con le parole “60 giorni”.
Articolo 14
Al comma uno, dopo le parole “quali membri di diritto” aggiungere le seguenti: “con voto consultivo”.
Il comma due dovrebbe sparire in base a quanto previsto con la creazione delle sedi regionali uniche. Oppure rimanere come adesso se si decidesse di non costituire la sede regionale unica.
Al comma 5 portare le riunioni del consiglio regionale da 4 a sei.
Le competenze del consiglio regionale andrebbero così modificate:
elegge il presidente del consiglio regionale tra i propri componenti di origine elettiva;
vota la sfiducia al presidente del consiglio regionale;
convocano almeno due volte l’anno l’assemblea regionale dei quadri dirigenti.
L’assemblea dei quadri dirigenti elegge il presidente regionale e la direzione a lui collegata;
elegge l’organo di controllo e di revisione contabile se previsti.
Il consiglio regionale adotta provvedimenti di commissariamento delle strutture territoriali oggi di competenza della direzione regionale.
Articolo 14 regolamento
Il comma 1 dovrebbe dire che la prima riunione del consiglio regionale avviene entro venti giorni dalla elezione del presidente regionale e della direzione da parte dell’assemblea dei quadri dirigenti regionali che deve essere riunita dal consigliere più anziano o dal presidente regionale uscente entro venti giorni dalla ultima elezione dell’ultimo consigliere regionale.
Il consiglio regionale si riunisce in via ordinaria sei volte l’anno e viene convocato dal presidetne del consiglio regionale d’intesa e su richiesta del presidente regionale o su richiesta motivata di almeno quattro componenti.
Modificare i giorni di preavviso della riunione da cinque a otto.
Le convocazioni del consiglio regionale sono sempre del presidente del consiglio regionale d’intesa con il presidente regionale.
I verbali delle riunioni vanno approvate a fine sudata.
L’assemblea regionale dei quadri dirigenti si riunisce almeno due volte l’anno ed è presieduta dal presidente del consiglio reginale.
Articolo 15
Al punto 4 sostituire 4 con sei.
Togliere la competenza di nomina dei commissari.
Aggiungere propone al consiglio regionale la nomina dei commissari delle strutture territoriali o di eventuali organismi da esso costituiti.
Al punto 4 portare le riunioni da 6 a 8
Articolo 15 regolamento
Al comma uno aggiungere alla fine, dal presidente del consiglio regionale.
Al comma tre va aggiunto del consiglio regionale
Il comma 5 viene modificato come segue:
il presidente regionale o un suo delegato, riferisce le risultanze della verifica alla direzione regionale e quest’ultima avanza proposte in merito da inviare al consiglio regionale che deve discuterle entro i successivi trenta giorni.
Al punto otto, analogamente a quanto prescritto a livello nazionale invece di scrivere riferiscono al presidente regionale, scrivere riferiscono alla direzione regionale che ne informa tempestivamente il consiglio regionale.
Trasferire il comma nove ai poteri del consiglio regionale.
Togliere il termine politico-amministrative e rimanere solo tecnici amministrativi.
Di conseguenza il comma dieci va modificato dando il potere di nomina del commissario al consiglio regionale su proposta della direzione.
Il comma undici deve essere trasferito al consiglio regionale.
Articolo 17
Al comma uno invece di una volta, l’assemblea ordinaria si riunisce due volte entro il trenta aprile e entro il trenta novembre.
Dove si dice che elegge i componenti del consiglio aggiungere e il presidente della sezione. Per l’elezione dei delegati al congresso sostituire l’apposito capoverso con il seguente: elegge i delegati al congresso nella seguente misura:
2 delegati per le sezioni fino a 400 soci o frazioni superiori a 200 per le sezioni oltre 400 soci.
Articolo 17 regolamento
Al comma due invece di 20 giorni scrivere 30 giorni compresi di giorni festivi;
al comma 5 dopo le parole: resi disponibili, aggiungere entro 20 giorni dallo svolgimento dei lavori assembleari.
Articolo 18
Al comma 3, per analogia alle ricorrenze precedenti cambiare 150 con sessanta.
articolo 19
al comma due cambiare 4 con sei;
al
comma due in luogo della -elezione del presidente aggiungere l’elezione del vice presidente;
e qualora previsto il consigliere delegato;
non vota la sfiducia al presidente e si sposta questa possibilità all’assemblea.
L’eventuale organo di controllo passa ai compiti dell’assemblea.
Articolo 19 regolamento
Al comma due aggiungere che gli atti delle riunioni devono essere messi a disposizione almeno tre giorni prima della seduta.
Al comma 7 va sostituito chi convoca ossia non più il presidente uscente ma il presidente eletto dall’assemblea e togliere l’elezione del presidente.
Al comma 8 si deve dire che la seduta inaugurale viene presieduta dal presidente neo eletto dall’assemblea.
Al comma 9 va eliso il presidente.
Al comma dieci invece di venti giorni prima scrivere trenta.
Articolo 20
Nessuna modifica
Articolo 20 regolamento
Al comma dieci, cambiare il termine di 150 giorni in sessanta giorni.
Articolo 21
Al punto uno va tolta la possibilità di deroghe alla stessa norma.
Articolo 21 regolamento
Articolo 22
Al comma 1 aggiungere e negli enti da essa controllati anche se solo a maggioranza.
Al comma due aggiungere non possono essere componenti a nessun titolo del consiglio regionale.
Al comma tre aggiungere che non possono essere presenti nei consigli territoriali.
Al comma sette ridurre i mandati a due.il comma 4 va portato all’art. 22 dello statuto.
Articolo 23
Articolo 23 regolamento
Al comma otto, dopo le parole: “integrarne il numero” togliere fino a 24 e scrivere le seguenti: almeno fino a 24.
Il comma 11 va sostituito dal seguente:
la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio nazionale e delle collegate candidature alla presidenza nazionale, deve essere sottoscritta da non più di 50 dirigenti a ogni livello o dai delegati al congresso. Chi è candidato non può sottoscrivere nessuna lista.
Rimane ferma la parte finale del comma dalle parole: “non si può sottoscrivere” fino a fine comma.
Al comma quindici togliere il deferimento ai probi viri.
Il comma 17 viene confermato nel primo capoverso mentre viene cancellato dalle parole: “i candidati alle” e fino alle parole: “i congressisti” vanno eliminate in ossequio allo statuto.
Il comma otto va completato come segue: che deve pubblicarli sul sito entro dieci giorni dalla convocazione del congresso .
Il comma venti va modificato come segue: alle parole: “quattro quinti” aggiungere dei presenti alla seduta e togliere: “dei propri componenti”.
Aggiungere il seguente capoverso: questa funzione del Consiglio Nazionale non può essere fatta propria nemmeno per urgenza, dalla direzione nazionale e non possono essere inseriti in commissione i dipendenti della sede nazionale.
Il comma 45 va spostato ai quadri dirigenti.
Al comma 46, sostituire le parole: “del decimo giorno” con le parole: “ventesimo giorno”.
Dopo la parola “Notaio” aggiungere o avvocato iscritto all’albo,” allo stesso comma aggiungere: queste norme valgono anche per le candidature al consiglio nazionale e alla presidenza nazionale.
Al comma 47 aggiungere:
per le sezioni fino a 100 soci, nessuna firma o tre firme.
Al comma 51 aggiungrere dopo le parole “ordinaria o straordinaria”, dellle assemblee dei quadri dirigenti o del congresso nazionale ordinario o straordinario”.
Al comma 54 aggiungere il seguente ultimo capoverso:
i componenti del seggio non possono assistere gli elettori nel voto.
Articolo 24
Al comma uno all’ultimo capoverso dopo le parole consiglio nazionale e in secondo grado all’assemblea dei quadri.
Il comma due decade.
Articolo 24 regolamento
Dopo le parole: “organi dell’unione,” togliere le parole: “chiunque vi abbia interesse” e scrivere: tutti i soci ordinari”.
Al comma 5 sostituire il termine di sessanta giorni con trenta giorni.
Sostituire 180 giorni con sessanta giorni.
Articolo 25
Spostare il comma quattro alle competenze dei quadri dirigenti su proposta della direzione nazionale.
Articolo 25 del regolamento
Alla fine del primo capoverso, aggiungere: e trenta giorni in caso di congresso straordinario.
Chiedo scusa per la lunghezza del mio scritto ma non era possibile sintetizzare di più.
Massimo Vita